1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'accesso ai crediti agevolati è rivolto in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Mediocredito centrale concede in via prioritaria crediti agevolati ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'istituto compie le operazioni assegnando una priorità ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'accesso ai finanziamenti del fondo di cui al primo comma, è riservato in via prioritaria ai soggetti titolari del marchio etico rilasciato dall'Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle aziende».